DICHIARAZIONE DEI REDDITI
NUOVA PROROGA DELLA SCADENZA DEI VERSAMENTI AL 30 SETTEMBRE 2019 - la proroga è contenuta in un emendamento del Decreto Crescita.
Il Governo ha deciso di accogliere le ulteriori richieste di proroga del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e ha inserito un emendamento nel Decreto Crescita che sancisce l'ulteriore proroga dei versamenti delle imposte al 30 settembre 2019 per tutti i soggetti che, dal 2019, si vedranno applicare i nuovi ISA.
Al contrario dell'ormai superato DCPM firmato dal Ministro Tria, però, si restringe la platea dei soggetti interessati da tale proroga. Infatti, la proroga interesserà solamente:
- titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo per i quali è prevista l'applicazione degli ISA;
- soci di società di persone;
- soci di Srl che adottano il regime di trasparenza;
- collaboratori di imprese familiari.
Rimangono, quindi, esclusi da questo provvedimento i soggetti minimi e forfettari, ai quali non si applicano gli ISA e che, di conseguenza, dovranno necessariamente versare le imposte entro il prossimo 1 luglio 2019, al pari di tutti i soggetti privati non titolari di partita IVA e di tutti quei soggetti ai quali, non rientrando nei limiti di applicazione degli ISA (ad esempio perché dichiarano ricavi o compensi superiori ai limiti stabiliti), non saranno soggetti alla loro applicazione.
Non è ancora chiaro quale sarà il nuovo calendario delle scadenze alla luce di questa nuova proroga. Si attende l'ufficialità del Decreto Crescita per scoprirlo, sperando che quest'ultima arrivi in tempo utile per consentire ai cittadini di pagare le imposte alle scadenze giuste.
DICHIARAZIONE DEI REDDITI
PROROGA DELLA SCADENZA DEI VERSAMENTI AL 22 LUGLIO 2019 - definito il DPCM che sancisce la proroga dei versamenti per i soggetti ISA.
Manca solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma il Ministro dell'Economia Tria ha già firmato il DPCM che, a fronte del ritardo del rilascio del software ISA da parte dell'Agenzia delle Entrate, sancisce la proroga dei versamenti al 22 luglio 2019 in luogo del 1 luglio 2019.
La proroga prevista non vale per tutta la platea interessata ai versamenti delle tasse ma interessa solamente i seguenti soggetti:
- titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo per i quali è prevista l'applicazione degli ISA;
- soggetti minimi e forfettari;
- soci di società di persone;
- soci di Srl che adottano il regime di trasparenza;
- collaboratori di imprese familiari.
A seguito di tale provvedimento, i soggetti sopra elencati potranno versare le tasse a loro carico beneficiando di una proroga al 22 luglio 2019; l'eventuale versamento con maggiorazione dello 0,40% sarà traslato al 21 agosto 2019.
FATTURAZIONE ELETTRONICA
CHIARIMENTI DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER CESSIONI DI CARBURANTE
FATTURAZIONE ELETTRONICA – sono arrivati i chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate sulle modalità di emissione e di trasmissione delle fatture.
L’art. 1 co. 909 e seguenti della Legge di Bilancio 2018 ha sancito l’obbligo di fatturazione elettronica per la generalità delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati ai fini IVA in Italia. Tale obbligo, con decorrenza dal 1 gennaio 2019, è stato anticipato al 1 luglio 2018 per:
- Le cessioni di benzina e gasolio per autotrazione;
- Le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con una Pubblica amministrazione.
Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 n°89757, sono state definite le regole tecniche di emissione e trasmissione delle fatture elettroniche.
Riguardo al contenuto della fattura elettronica, si stabilisce che questa debba essere emessa esclusivamente in formato XML, mediante l’utilizzo del Sistema di Interscambio (SdI) e che debba contenere:
- Le informazioni obbligatorie di cui agli artt. 21 e 21-bis del DPR 633/72 (a seconda che si tratti di una fattura ordinaria o di una fattura semplificata);
- Le altre informazioni indicate nelle specifiche tecniche approvate col citato provveditmento n°89757/2018.